• Telelavoro: forma di lavoro svolto a distanza, perché al di fuori dei luoghi aziendali, ma collegato all’azienda tramite strumenti informatici.
  • Tirocini Formativi: periodi di formazione “on the job” che consentono l’inserimento temporaneo del soggetto all’interno di un’azienda, dove potrà apprendere nuove competenze e al contempo fare esperienza. Per attivare un tirocinio è necessaria la presenza di tre soggetti:
    • Tirocinante, colui che andrà a beneficiare dell’esperienza;
    • Azienda ospitante, dove sarà svolta l’esperienza (anche enti pubblici);
    • Soggetto promotore, il soggetto che procede all’attivazione del tirocinio tramite convenzione con un’azienda ospitante. La convenzione contiene l’indicazione specifica del percorso formativo che il tirocinante andrà ad intraprendere, e sarà sottoscritta da tirocinante, soggetto promotore e azienda ospitante.
  • Trasferte di lavoro: momentanei spostamenti della sede di lavoro del dipendente. Al lavoratore in trasferta è riconosciuta un’indennità di trasferta (detta anche diaria) e/o il rimborso delle spese (se documentate) da lui sostenute per lo spostamento. L’indennità di trasferta è differente dal punto di vista economico a seconda che si tratti di:
    • Indennità di trasferta fuori dal comune della sede di lavoro;
    • Indennità di trasferta entro il comune della sede lavorativa.
  • Trattamento di Fine Rapporto (TFR): elemento della retribuzione il cui pagamento viene erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e rappresenta la somma degli accantonamenti annui di una parte della retribuzione. Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato la fine del rapporto. La legge prevede alcuni casi che consentono al lavoratore di richiedere anticipatamente parte del TFR accantonato.
  • Tutele crescenti (contratto): regime sanzionatorio nei confronti dei licenziamenti illegittimi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 (D.lgs. n. 23/2015).
    Se prima dell’introduzione CTC la normativa prevedeva il reintegro del lavoratore, oggi viene individuata nel pagamento di un’indennità risarcitoria la sanzione che viene applicata in caso di licenziamento illegittimo (per le eccezioni, v. reintegro).